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Con l’ordinanza n. 167 del 2016 la Corte costituzionale dichiara estinto il conflitto di attribuzione tra il Tribunale di Prato e la Camera dei deputati sull’insindacabilità delle opinioni di un deputato: il giudice ha rinunciato al ricorso perché, nel processo civile di base, le parti hanno transatto e abbandonato la causa.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Prato, in un giudizio civile di risarcimento promosso contro l’on. Lucio Barani da alcune aziende sanitarie toscane, aveva sollevato conflitto contro la delibera con cui la Camera aveva dichiarato insindacabili, ai sensi dell’art. 68 Cost., le dichiarazioni del deputato. Nel frattempo, però, le parti del giudizio civile vi avevano rinunciato.
La questione di legittimità costituzionale
Il conflitto verteva sulla deliberazione della Camera dei deputati del 28 novembre 2012, relativa all’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’on. Barani. Ricorrente: il Giudice monocratico del Tribunale ordinario di Prato. La Camera ne aveva chiesto in parte il rigetto.
La decisione della Corte
Venuto meno l’interesse a causa della rinuncia agli atti nel giudizio civile, accettata dal convenuto, il Tribunale di Prato ha rinunciato al conflitto. La Corte, constatato che la rinuncia è stata accettata dalla Camera e dagli altri soggetti costituiti, dichiara estinto il processo ai sensi delle norme integrative.
Il principio
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato la rinuncia al ricorso, se accettata da tutte le parti costituite, estingue il processo; viene così meno la decisione nel merito sull’insindacabilità parlamentare.
Domande e risposte
Perché il processo si è estinto?
Perché il giudice che aveva sollevato il conflitto vi ha rinunciato, dato che nel processo civile di partenza le parti avevano abbandonato la causa, e la rinuncia è stata accettata dalla Camera e dagli altri soggetti.
La Corte ha deciso se le dichiarazioni del deputato erano insindacabili?
No: non è entrata nel merito. L’estinzione ha chiuso il giudizio senza pronuncia sull’applicabilità dell’art. 68 Cost. al caso.
Cos’è l’insindacabilità parlamentare?
È la garanzia, prevista dall’art. 68 Cost., per cui i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — prevede l’insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari, oggetto del conflitto
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