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La Corte dichiara in parte inammissibile e in parte manifestamente infondata la questione sull’art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, che consente il pignoramento dello stipendio nella misura di un quinto: la disciplina dei limiti alla pignorabilità rientra nella discrezionalità del legislatore.
Di cosa si tratta
Lo stipendio del lavoratore può essere pignorato dai creditori, ma solo entro un quinto. Un giudice dell’esecuzione di Viterbo, in una procedura su uno stipendio modesto, dubitava che fosse costituzionale non prevedere una quota assolutamente impignorabile a garanzia dei mezzi indispensabili di vita.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Viterbo, giudice dell’esecuzione, ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4 e 36 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede l’impignorabilità assoluta della parte di retribuzione necessaria alle esigenze di vita.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. e manifestamente inammissibile quella riferita agli artt. 1, 2 e 4 Cost., richiamando la propria sentenza n. 248 del 2015. La tutela del credito non consente di negare in radice la pignorabilità degli emolumenti, ma solo di attenuarla per particolari situazioni, secondo scelte rimesse alla discrezionalità del legislatore.
Il principio
L’individuazione dei limiti alla pignorabilità dello stipendio è rimessa alla discrezionalità del legislatore, che deve bilanciare la tutela del lavoratore con quella del credito: l’assenza di una quota assolutamente impignorabile non viola di per sé i principi costituzionali.
Domande e risposte
In che misura si può pignorare lo stipendio?
In via generale nella misura di un quinto, come previsto dall’art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile.
Perché la questione è stata respinta?
Perché, secondo la Corte, la tutela del credito non consente di escludere del tutto la pignorabilità degli stipendi e i limiti sono scelte discrezionali del legislatore; la questione era già stata decisa con la sentenza n. 248 del 2015.
Il confronto con i crediti tributari era fondato?
No: la Corte ha ritenuto eterogenee le situazioni poste a confronto, escludendo la disparità di trattamento.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — La presunta disparità di trattamento rispetto al regime delle pensioni e dei crediti tributari è stata ritenuta insussistente.
- Art. 36 della Costituzione — Era invocato il diritto a una retribuzione sufficiente, parametro non leso dalla disciplina della pignorabilità.
- Art. 4 della Costituzione — Il diritto al lavoro era richiamato, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di argomentazione.
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