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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara incostituzionale l’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 nella parte in cui non includeva il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per assistere la persona con handicap grave, in alternativa al coniuge e ai parenti.

Di cosa si tratta

La legge sull’assistenza alle persone con disabilità grave riconosceva il diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito al coniuge e ai parenti o affini entro il secondo grado del disabile, ma non al convivente di fatto. Un lavoratore convivente con la persona disabile si era visto negare il permesso e la questione era arrivata alla Corte.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Livorno ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nella parte in cui non includeva il convivente tra i soggetti legittimati al permesso retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità.

La decisione della Corte

La Corte ha accolto la questione con una pronuncia additiva, dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado. Viene così tutelato il diritto all’assistenza del disabile grave anche nell’ambito della convivenza di fatto.

Il principio

L’esclusione del convivente di fatto dal diritto al permesso retribuito per assistere il familiare disabile grave è irragionevole e lesiva dei diritti della persona: il beneficio va esteso al convivente, in alternativa al coniuge e ai parenti, a tutela dell’assistenza e della salute della persona con handicap.

Domande e risposte

Chi può ora fruire del permesso della legge 104?

Oltre al coniuge e ai parenti o affini entro il secondo grado, anche il convivente di fatto della persona con handicap in situazione di gravità, in via alternativa.

Che tipo di sentenza è?

È una sentenza «additiva»: la Corte aggiunge alla norma una previsione mancante, includendo il convivente tra i soggetti legittimati al beneficio.

Quali principi costituzionali sono stati applicati?

Gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, a tutela dei diritti della persona, dell’uguaglianza e della salute.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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