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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’impugnabilità del lodo dell’arbitrato irrituale: il giudice rimettente non ha descritto il caso concreto e ha trascurato la giurisprudenza della Cassazione, rendendo impossibile il controllo sulla rilevanza.
Di cosa si tratta
Nell’ambito di una controversia tra imprese, il Tribunale di Terni dubitava che fosse legittimo limitare l’impugnazione del lodo reso in un arbitrato irrituale (una forma di risoluzione delle liti basata sull’accordo delle parti) ai soli motivi tassativi previsti dalla legge, escludendo i vizi del consenso e il difetto di motivazione.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 808-ter del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione, nella parte in cui limita l’impugnabilità del lodo irrituale ai casi ivi previsti. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Terni.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. Il giudice a quo aveva omesso di descrivere la fattispecie concreta, impedendo il controllo sulla rilevanza, e non aveva considerato l’orientamento consolidato della Cassazione, secondo cui il lodo irrituale è comunque soggetto al regime delle impugnative negoziali in quanto negozio di accertamento.
Il principio
L’omessa descrizione del caso concreto e il mancato confronto con il diritto vivente della Cassazione determinano la manifesta inammissibilità della questione, per difetto di motivazione sulla rilevanza.
Domande e risposte
Che cos’è l’arbitrato irrituale?
È una modalità di risoluzione delle controversie in cui le parti affidano agli arbitri una decisione di natura negoziale (un lodo) anziché ricorrere al giudice; la sua disciplina è nell’art. 808-ter c.p.c.
Perché la questione è stata respinta senza esame nel merito?
Perché il giudice non aveva descritto il caso concreto, rendendo impossibile valutare se la norma fosse davvero rilevante per decidere la causa.
La Corte ha detto che il lodo irrituale non è impugnabile?
No. Ha ricordato che, secondo la Cassazione, il lodo irrituale resta impugnabile con le impugnative negoziali, proprio perché ha natura di negozio di accertamento.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, evocato come parametro
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire e difendersi in giudizio
- Art. 101 della Costituzione — soggezione del giudice soltanto alla legge
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo, evocato come parametro
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