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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Come per la decisione gemella sui docenti, la Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Trento: la riforma «di sistema» della scuola (legge n. 107 del 2015) impone di rivalutare se la questione sui contratti a termine nei Conservatori sia ancora rilevante.

Di cosa si tratta

Alcuni docenti del Conservatorio di Trento, legati da una pluralità di contratti a tempo determinato, avevano chiesto la nullità del termine apposto ai contratti e il risarcimento del danno. Il Tribunale di Trento dubitava della compatibilità con il diritto europeo della norma che consente incarichi rinnovabili in attesa dei concorsi.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 2, comma 6, della legge n. 508 del 1999 (riforma di Accademie e Conservatori), in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla clausola 5 dell’accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato (direttiva 1999/70/CE). Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Trento.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento di una confederazione sindacale e ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Trento, essendo nel frattempo sopravvenuta la riforma «di sistema» della scuola di cui alla legge n. 107 del 2015.

Il principio

L’intervento di una riforma legislativa successiva all’ordinanza di rimessione (ius superveniens) comporta la restituzione degli atti al giudice rimettente, cui spetta valutare la perdurante rilevanza della questione.

Domande e risposte

Perché la Corte non ha deciso nel merito?

Perché dopo l’ordinanza di rimessione è intervenuta la legge n. 107 del 2015, che ha riformato il settore: la rilevanza della questione va riesaminata dal giudice.

Perché l’intervento del sindacato è stato dichiarato inammissibile?

Perché la confederazione sindacale era intervenuta fuori termine nel giudizio costituzionale.

La decisione è collegata ad altre?

Sì: è strettamente connessa all’ordinanza n. 194 del 2016, di analogo contenuto, sulle supplenze del personale docente.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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