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La Corte ha dichiarato parzialmente illegittime, nei confronti della Regione Friuli-Venezia Giulia, alcune disposizioni della legge di stabilità 2014 sul concorso degli enti territoriali al risanamento della finanza pubblica, perché non rispettavano le garanzie dello Statuto speciale; ha invece ritenuto non fondate altre censure.
Di cosa si tratta
La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia aveva impugnato vari commi della legge di stabilità 2014 che le imponevano un concorso alla finanza pubblica, ritenendoli lesivi della propria autonomia finanziaria garantita dallo Statuto speciale.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 711, 712, 715, 723, 725, 727 e 729, della legge n. 147 del 2013, in riferimento a varie norme della legge costituzionale n. 1 del 1963 (Statuto speciale) e alle relative norme di attuazione, nonché al principio di neutralità finanziaria.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, con gli effetti indicati in motivazione, dell’art. 1, commi 711, 712 e 729, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui si applicano alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; ha dichiarato non fondate le questioni relative ai commi 723, 725 e 727, riservando a separate pronunce le ulteriori questioni.
Il principio
Il concorso delle autonomie speciali al risanamento della finanza pubblica deve rispettare le garanzie dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione: lo Stato non può imporre unilateralmente oneri che alterino l’assetto finanziario pattizio della Regione ad autonomia differenziata.
Domande e risposte
La Corte ha annullato tutte le norme impugnate?
No: ha dichiarato illegittimi solo i commi 711, 712 e 729 nella parte applicabile al Friuli-Venezia Giulia, ritenendo non fondate le altre censure.
Perché lo Statuto speciale è rilevante?
Perché garantisce l’autonomia finanziaria della Regione, che lo Stato deve rispettare anche nelle manovre di finanza pubblica.
Cosa significa «riservata a separate pronunce»?
Che alcune ulteriori questioni dello stesso ricorso sarebbero state decise con distinte successive pronunce.
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