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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato illegittima la norma calabrese che disciplinava il recupero, a carico dei medici di medicina generale convenzionati, delle quote relative ad assistiti deceduti o trasferiti. Il rapporto convenzionale dei medici è regolato da accordi nazionali e attiene all’ordinamento civile, di competenza esclusiva statale.

Di cosa si tratta

Un medico di medicina generale convenzionato con l’ASP di Reggio Calabria si era visto chiedere la restituzione di somme relative a quote di assistiti deceduti o trasferiti, dedotte dagli arretrati contrattuali. La controversia ha portato a dubitare della norma regionale che disciplinava quel recupero.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 50, comma 4, della legge della Regione Calabria n. 15 del 2008, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 50, comma 4, della legge della Regione Calabria n. 15 del 2008, perché interveniva su un rapporto – quello di convenzione dei medici di medicina generale – disciplinato dagli accordi collettivi nazionali e riconducibile all’ordinamento civile, sottratto alla competenza regionale.

Il principio

Il rapporto di lavoro convenzionato dei medici di medicina generale, regolato dagli accordi collettivi nazionali, rientra nell’ordinamento civile di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.): la Regione non può dettarne autonomamente la disciplina dei compensi.

Domande e risposte

Perché la Regione non poteva disciplinare quel recupero?

Perché il rapporto convenzionale dei medici è regolato da accordi nazionali e attiene all’ordinamento civile, materia di competenza esclusiva statale.

Chi disciplina il rapporto dei medici di medicina generale?

Gli accordi collettivi nazionali, nell’ambito della competenza statale, non le singole leggi regionali.

Quale parametro è stato decisivo?

L’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva allo Stato l’ordinamento civile.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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