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La Corte ha dichiarato illegittime alcune norme molisane che consentivano ampliamenti e ricostruzioni in deroga alle distanze legali tra fabbricati fissate dal d.m. n. 1444 del 1968. Le distanze tra edifici attengono all’ordinamento civile, materia di competenza esclusiva statale: le Regioni non possono derogarvi.

Di cosa si tratta

Lo Stato aveva impugnato le norme di un «piano casa» molisano che permettevano interventi edilizi sugli edifici esistenti in deroga alle distanze minime tra fabbricati previste dalla disciplina statale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettere g) ed i), 4, comma 1, lettera g), 17 e 18, comma 2, della legge della Regione Molise n. 7 del 2015, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, per la deroga alle distanze legali stabilite dall’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera g) (limitatamente al richiamo dell’art. 9 d.m. 1444/1968), dell’art. 2, comma 1, lettera i) (nella parte in cui non faceva salvo l’art. 9 del d.m.), e dell’art. 4, comma 1, lettera g); in via consequenziale ha dichiarato illegittimo anche l’art. 3, comma 7, della legge regionale n. 30 del 2009.

Il principio

La disciplina delle distanze minime tra le costruzioni attiene all’ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.): le Regioni non possono introdurre deroghe alle distanze legali fissate dalla normativa statale.

Domande e risposte

Le Regioni possono modificare le distanze tra edifici?

No: le distanze legali tra fabbricati attengono all’ordinamento civile, materia di competenza esclusiva statale.

Cosa prevede l’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968?

Fissa i limiti inderogabili di distanza tra i fabbricati che le leggi regionali non possono superare in deroga.

La Corte ha colpito anche norme non impugnate?

Sì: in via consequenziale ha dichiarato illegittimo anche l’art. 3, comma 7, della legge regionale n. 30 del 2009, collegato a quelle censurate.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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