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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte non è entrata nel merito della questione sull’assegno sociale negato a uno straniero privo del permesso di soggiorno di lungo periodo: ha dichiarato la manifesta inammissibilità perché il giudice rimettente non aveva considerato la disciplina sopravvenuta che richiede dieci anni di soggiorno legale per tutti gli aventi diritto.

Di cosa si tratta

Un cittadino siriano residente a Bologna dal 1992 si era visto rifiutare dall’INPS l’assegno sociale perché privo del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Il giudice del lavoro dubitava che il requisito fosse discriminatorio verso gli stranieri.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, in riferimento agli artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 14 della CEDU, per il requisito della carta di soggiorno ai fini dell’assegno sociale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente non si era posto il problema dell’applicabilità al caso dell’art. 20, comma 10, del d.l. n. 112 del 2008, che dal 2009 subordina l’assegno sociale a dieci anni di soggiorno legale continuativo, requisito riferito a tutti gli aventi diritto – compresi i cittadini italiani – e quindi non discriminatorio.

Il principio

Il giudice che solleva la questione deve esaminare l’intera disciplina applicabile al caso, compresa quella sopravvenuta: trascurare la norma che richiede dieci anni di soggiorno legale per tutti rende la questione manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Domande e risposte

La Corte ha detto che il requisito è legittimo?

No: non è entrata nel merito. Ha dichiarato la questione inammissibile per un difetto dell’ordinanza del giudice rimettente.

Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

Perché il giudice non aveva considerato la norma del 2008 che richiede dieci anni di soggiorno legale continuativo per tutti gli aventi diritto.

Quel requisito dei dieci anni è discriminatorio?

Secondo la Corte no, perché si applica indistintamente a stranieri e cittadini italiani.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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