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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 15, terzo comma, della legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942), che disciplina la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento all’imprenditore collettivo irreperibile, perfezionata con il deposito nella casa comunale.
Di cosa si tratta
Quando un creditore chiede il fallimento di una società, l’istanza deve essere notificata all’impresa. La legge fallimentare prevede un meccanismo speciale: prima la notifica all’indirizzo PEC, poi, se fallisce, presso la sede legale tramite ufficiale giudiziario e, in caso di mancato reperimento, con il deposito nella casa comunale, senza le ulteriori cautele previste per le notifiche ordinarie alle persone giuridiche.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Catanzaro ha censurato l’art. 15, terzo comma, della legge fallimentare, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, lamentando una disparità di trattamento rispetto alle notifiche ordinarie ex art. 145 cod. proc. civ. e la lesione del diritto di difesa, perchè il deposito nella casa comunale non garantirebbe la conoscibilità dell’atto da parte della società debitrice.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Non sussiste violazione dell’art. 3 Cost., perchè il procedimento fallimentare e quello ordinario sono fattispecie diverse: la disciplina speciale mira a coniugare il diritto di difesa con le esigenze di celerità della procedura concorsuale. Non è violato neppure l’art. 24 Cost., perchè il diritto di difesa è garantito dal duplice meccanismo di ricerca (PEC e sede legale, entrambi obblighi dell’impresa) e dalla natura devolutiva del reclamo, che consente al fallito di far valere le proprie ragioni anche in appello.
Il principio
La notifica semplificata dell’istanza di fallimento all’imprenditore collettivo irreperibile è legittima: bilancia il diritto di difesa con le esigenze di celerità della procedura concorsuale, e si giustifica perchè l’irreperibilità è imputabile alla violazione, da parte dell’impresa, degli obblighi di mantenere attiva la PEC e aggiornata la sede legale.
Domande e risposte
Come avviene la notifica del fallimento a una società?
Prima all’indirizzo PEC dell’impresa; se non riesce, presso la sede legale tramite ufficiale giudiziario; in caso di mancato reperimento, con deposito nella casa comunale della sede risultante dal registro delle imprese.
Perchè la notifica semplificata non viola il diritto di difesa?
Perchè l’impresa è obbligata a mantenere attiva la PEC e aggiornata la sede legale: l’irreperibilità dipende dalla sua negligenza. Inoltre la natura devolutiva del reclamo consente di difendersi anche in appello.
Il fallito che non si è difeso in primo grado può ancora reagire?
Sì: grazie alla natura devolutiva del reclamo ex art. 18 della legge fallimentare, può indicare per la prima volta in appello fatti e mezzi di prova a propria difesa.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — invocato sulla presunta disparità rispetto alle notifiche ordinarie alle persone giuridiche
- Art. 24 della Costituzione — invocato sul diritto di difesa dell’impresa debitrice
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