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Con ordinanza la Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte d’appello di Milano sull’art. 87, comma 3, cod. proc. pen., che impone l’esclusione del responsabile civile quando è accolta la richiesta di giudizio abbreviato.

Di cosa si tratta

L’art. 87, comma 3, cod. proc. pen. prevede che l’esclusione del responsabile civile sia disposta, anche d’ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato. Nel processo a quo, relativo a reati di omicidio colposo plurimo e guida in stato di ebbrezza, era sorto il dubbio di legittimità di tale automatismo.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Milano denunciava l’art. 87, comma 3, cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., quanto all’esclusione automatica del responsabile civile dal giudizio abbreviato.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 87, comma 3, cod. proc. pen.

Il principio

La questione sollevata è stata ritenuta manifestamente inammissibile: la Corte non ha esaminato nel merito il dubbio di legittimità, riscontrando un vizio che precludeva lo scrutinio della disposizione censurata.

Domande e risposte

Chi è il responsabile civile nel processo penale?

È il soggetto che, pur non essendo imputato, può essere chiamato a rispondere civilmente del danno causato dal reato; l’art. 87 cod. proc. pen. ne disciplina la posizione.

Cosa significa «manifesta inammissibilità»?

Significa che la Corte non entra nel merito della questione perché ricorre un vizio evidente (ad esempio nella formulazione o nella rilevanza) che ne impedisce l’esame.

Quali parametri erano invocati?

Gli artt. 3 (eguaglianza), 24 (diritto di difesa) e 111 (giusto processo) della Costituzione.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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