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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 101 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima e in parte non fondata la disciplina lombarda sui servizi locali di interesse economico generale impugnata dal Governo. È stata colpita la norma in contrasto con la competenza statale in materia di tutela della concorrenza.

Di cosa si tratta

Il Governo aveva impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Lombardia n. 35 del 2014 (collegato 2015) in materia di servizi locali di interesse economico generale e gestione di rifiuti, energia e risorse idriche, ritenendole invasive della competenza statale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha censurato gli artt. 1 e 6 della legge regionale n. 35 del 2014, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione (in particolare al secondo comma, lettera e, sulla tutela della concorrenza), nella parte in cui incidevano sulle modalità di affidamento e gestione dei servizi locali.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, commi 3-bis e 3-ter (ultimo periodo), della legge regionale n. 26 del 2003, come introdotti dalla legge n. 35 del 2014, per contrasto con la competenza statale in materia di tutela della concorrenza; ha dichiarato non fondata la questione su altra disposizione, anche a seguito del trasferimento sulla norma medio tempore modificata, e ha dichiarato in parte estinto il giudizio.

Il principio

La disciplina delle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di interesse economico generale incide sulla tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.): le norme regionali che vi si discostano sono costituzionalmente illegittime.

Domande e risposte

Cosa ha deciso in concreto la Corte?

Ha annullato una norma regionale lombarda sulle modalità di gestione dei servizi locali, perché invadeva la competenza statale sulla tutela della concorrenza, dichiarando non fondata un’altra censura ed estinto in parte il giudizio.

Perché i servizi locali toccano la «concorrenza»?

Perché le regole su come affidare e gestire i servizi pubblici locali di rilevanza economica condizionano l’accesso al mercato degli operatori, ambito riservato alla competenza esclusiva dello Stato.

Cosa significa che il giudizio è in parte «estinto»?

Significa che, per alcune censure, sono venute meno le condizioni per proseguire — ad esempio per modifica o abrogazione della norma — e la Corte ha chiuso su quei punti senza decisione di merito.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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