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Con l’ordinanza n. 91 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Roma contro la Camera dei deputati, in materia di autodichia sui rapporti di lavoro dei dipendenti. Si tratta della sola fase preliminare di ammissibilità: il merito sarà deciso in seguito.
Di cosa si tratta
Centosettantacinque dipendenti della Camera avevano agito davanti al giudice del lavoro contro i limiti alle progressioni di carriera introdotti dall’amministrazione. La Camera eccepiva il difetto di giurisdizione, sostenendo che tali controversie spettino in via esclusiva ai propri organi giurisdizionali interni (la cosiddetta autodichia).
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Roma ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera, contestando gli articoli del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti nella parte in cui precludono l’accesso al giudice comune, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 102, secondo comma (con la VI disposizione transitoria), 108, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
In questa fase la Corte ha valutato solo i requisiti di ammissibilità. Ha ritenuto sussistenti i presupposti soggettivo e oggettivo del conflitto e lo ha dichiarato ammissibile, disponendo le notifiche alla Camera dei deputati e al Senato. La decisione sul merito — cioè se l’autodichia leda o meno le attribuzioni giurisdizionali — è rinviata alla fase successiva.
Il principio
Il giudice comune può sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato per contestare l’autodichia degli organi parlamentari sui rapporti di lavoro. La pronuncia di ammissibilità verifica i soli presupposti del conflitto e non pregiudica la decisione sul merito.
Domande e risposte
Cos’è l’autodichia?
È il potere degli organi costituzionali (come Camera e Senato) di giudicare al proprio interno determinate controversie, ad esempio quelle di lavoro con i propri dipendenti, sottraendole al giudice ordinario.
Cosa significa che il conflitto è stato dichiarato «ammissibile»?
Significa solo che il conflitto può proseguire: la Corte ha verificato i requisiti formali e di legittimazione, ma non ha ancora deciso chi abbia ragione nel merito.
Quali parametri costituzionali sono in gioco?
Soprattutto il diritto di agire in giudizio (art. 24), il principio del giudice e della funzione giurisdizionale (artt. 102 e 108) e il giusto processo con il controllo di legittimità (art. 111).
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — tutela il diritto di tutti di agire in giudizio per i propri diritti, qui compresso dall’autodichia.
- Art. 102 della Costituzione — riserva la funzione giurisdizionale ai giudici ordinari, in collegamento con la VI disposizione transitoria.
- Art. 111 della Costituzione — garantisce il giusto processo e il ricorso in cassazione per violazione di legge.
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