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Con l’ordinanza n. 88 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni su antiche disposizioni in materia edilizia emanate dopo il terremoto di Messina del 1908. Il giudice amministrativo siciliano non aveva motivato in modo adeguato le censure.

Di cosa si tratta

Dopo il terremoto del 1908 che distrusse Messina e Reggio Calabria, furono emanate disposizioni speciali in materia edilizia, in parte ancora formalmente vigenti. La controversia riguardava l’applicabilità di tali norme a vincoli e prescrizioni costruttive.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, ha impugnato gli articoli da 124 a 137 del decreto-legge luogotenenziale n. 1399 del 1917 e l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 179 del 2009, in riferimento all’art. 3 della Costituzione (oltre allo statuto siciliano) e all’art. 76 Cost.

La decisione della Corte

Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, per carenze e genericità nella ricostruzione del quadro normativo e nella motivazione delle censure.

Il principio

Anche di fronte a disposizioni risalenti e di dubbia perdurante vigenza, il giudice rimettente deve ricostruire con precisione il quadro normativo e argomentare puntualmente le censure: in difetto, la questione è manifestamente inammissibile.

Domande e risposte

Erano norme davvero ancora in vigore?

Si trattava di disposizioni del 1917 collegate al terremoto del 1908, la cui permanenza in vigore era confermata da un decreto del 2009 sulla legislazione anteriore al 1970.

Perché la Corte non ha deciso nel merito?

Perché le questioni erano manifestamente inammissibili per difetto di ricostruzione normativa e di motivazione.

Quali parametri erano invocati?

L’art. 3 della Costituzione, lo statuto della Regione siciliana e l’art. 76 Cost. sulla delega legislativa.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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