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Con la sentenza n. 85 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione su una legge della Regione siciliana del 1976 in materia di personale, sollevata dalla Corte d’appello di Palermo. Il giudice non aveva sperimentato un’interpretazione conforme a Costituzione.
Di cosa si tratta
La controversia riguardava l’inquadramento e il trattamento di personale collegato a una legge della Regione siciliana del 1976 sull’informazione sull’attività regionale. La Corte d’appello, in funzione di giudice del lavoro, dubitava della legittimità della disciplina.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Palermo, sezione lavoro, ha impugnato l’art. 11, terzo comma, della legge della Regione siciliana n. 79 del 1976, in riferimento agli artt. 3 e 97, terzo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione, riscontrando carenze nella ricostruzione della fattispecie e nella verifica di un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, che il giudice avrebbe dovuto previamente tentare.
Il principio
Prima di sollevare la questione di costituzionalità, il giudice deve verificare la praticabilità di un’interpretazione conforme a Costituzione; l’omissione di tale verifica, unita a difetti nella ricostruzione, comporta l’inammissibilità.
Domande e risposte
Cosa riguardava la norma siciliana?
Il trattamento e l’inquadramento di personale collegato alla legge regionale n. 79 del 1976 sull’informazione sull’attività della Regione.
Perché la questione è stata respinta?
Per inammissibilità: mancavano un’adeguata ricostruzione della fattispecie e il previo tentativo di interpretazione conforme a Costituzione.
Quali parametri erano invocati?
Gli artt. 3 (uguaglianza) e 97, terzo comma (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione).
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro evocato.
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, con riferimento all’accesso ai pubblici uffici.
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