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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 84 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla legge in materia di procreazione medicalmente assistita, riguardanti il divieto di ricerca sugli embrioni e il divieto di revoca del consenso dopo la fecondazione. La scelta è rimessa alla discrezionalità del legislatore.

Di cosa si tratta

La legge n. 40 del 2004 vieta la sperimentazione sugli embrioni che non sia finalizzata alla loro tutela e impedisce la revoca del consenso alla procreazione medicalmente assistita dopo l’avvenuta fecondazione dell’ovulo. Il caso nasceva dalla richiesta di destinare alla ricerca embrioni non più impiantabili.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Firenze ha impugnato l’art. 13, commi 1, 2 e 3, della legge n. 40 del 2004 (in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 13, 31, 32 e 33, primo comma, Cost.) e l’art. 6, comma 3, ultimo capoverso, della stessa legge (in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 31, 32 e 33, primo comma, Cost.).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambe le questioni. La scelta sulla destinazione degli embrioni alla ricerca e sulla revocabilità del consenso implica un bilanciamento di valori e interessi di altissimo rilievo, rimesso alla discrezionalità del legislatore e non surrogabile dalla Corte.

Il principio

Le decisioni sulla tutela dell’embrione, sulla ricerca scientifica e sulla revoca del consenso alla PMA coinvolgono valori etici e costituzionali contrapposti la cui composizione spetta in primo luogo al legislatore.

Domande e risposte

La Corte ha aperto alla ricerca sugli embrioni?

No. Ha dichiarato inammissibili le questioni, ribadendo che la scelta spetta al legislatore: il divieto resta in vigore.

Si può revocare il consenso dopo la fecondazione?

La Corte non ha modificato la disciplina: il divieto di revoca dopo la fecondazione dell’ovulo, previsto dalla legge n. 40, non è stato toccato.

Perché la Corte non ha deciso nel merito?

Perché si tratta di scelte di bilanciamento tra valori costituzionali contrapposti riservate alla discrezionalità del legislatore.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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