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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con l’ordinanza n. 82 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promossi da sei Consigli regionali in relazione all’abrogazione di una norma collegata a un quesito referendario. I Consigli regionali non erano legittimati a sollevare quel conflitto.

Di cosa si tratta

Sei Consigli regionali avevano richiesto un referendum su una norma in materia di attività energetiche e infrastrutturali. La legge di stabilità 2016 ha abrogato la disposizione collegata al quesito, e l’Ufficio centrale per il referendum presso la Cassazione aveva statuito che non avessero più corso le relative operazioni. I Consigli hanno reagito con un conflitto di attribuzione.

La questione di legittimità costituzionale

I Consigli regionali di Basilicata, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna e Veneto hanno sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti di Camera, Senato e Presidente del Consiglio, in relazione all’art. 1, comma 240, lettera b), della legge n. 208 del 2015, che ha abrogato l’art. 38, comma 1-bis, del d.l. n. 133 del 2014, nonché nei confronti dell’Ufficio centrale per il referendum.

La decisione della Corte

Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Difettavano i presupposti del conflitto tra poteri dello Stato: i Consigli regionali, nella veste assunta, non potevano contestare in tale sede l’esercizio della potestà legislativa statale e gli atti conseguenti.

Il principio

Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato non è lo strumento idoneo per contestare l’esercizio del potere legislativo del Parlamento: l’abrogazione di una norma con legge non è sindacabile in quella sede da parte dei Consigli regionali promotori del referendum.

Domande e risposte

Chi aveva promosso il conflitto?

I Consigli regionali di Basilicata, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna e Veneto.

Cosa contestavano?

L’abrogazione legislativa della norma su cui si fondava il quesito referendario e la conseguente decisione dell’Ufficio centrale per il referendum di fermare le operazioni.

Perché i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili?

Perché mancavano i presupposti del conflitto tra poteri: lo strumento non consente di sindacare in quella sede l’esercizio della funzione legislativa.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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