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La Corte dichiara non fondata la questione: la norma che riserva allo Stato la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno ambientale non viola la Costituzione, restando salvi i diritti risarcitori delle altre vittime per i danni propri.
Di cosa si tratta
Il codice dell’ambiente attribuisce allo Stato, e non alle Regioni o agli enti locali, il potere di agire per il risarcimento del danno ambientale in senso proprio. Nel processo penale per i fatti del Poligono di Quirra, la Regione Sardegna voleva costituirsi parte civile per il danno ambientale.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 311, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 24 e 32 della Costituzione e al principio di ragionevolezza, su sollevazione del Tribunale ordinario di Lanusei. Secondo il rimettente l’accentramento in capo allo Stato comprometterebbe la tutela della collettività.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione: la riserva allo Stato della legittimazione ad agire per il danno ambientale in senso unitario non lede gli enti territoriali, che restano comunque legittimati ad agire per i danni specifici e ulteriori subiti, e non determina alcun deficit di tutela dell’ambiente.
Il principio
Riservare allo Stato la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno ambientale in senso proprio è scelta non irragionevole, coerente con la natura unitaria del bene ambiente; le Regioni e gli enti locali conservano comunque la tutela dei diritti e degli interessi propri eventualmente lesi.
Domande e risposte
Chi può chiedere il risarcimento del danno ambientale?
Per il danno ambientale in senso proprio la legittimazione è riservata allo Stato; gli altri soggetti possono agire per i danni specifici da loro direttamente subiti.
La Regione Sardegna poteva costituirsi parte civile?
Non per il danno ambientale unitario riservato allo Stato; la Corte ha ritenuto legittima questa riserva.
La norma è stata dichiarata incostituzionale?
No: la Corte ha confermato la legittimità dell’art. 311, comma 1, del codice dell’ambiente.
Norme collegate
- Art. 9 della Costituzione — è coinvolta la tutela dell’ambiente come valore costituzionale
- Art. 32 della Costituzione — era evocato il diritto a un ambiente salubre connesso alla salute
- Art. 24 della Costituzione — il rimettente lamentava una limitazione della legittimazione ad agire
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