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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 76 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sul riconoscimento in Italia di una adozione pronunciata all’estero in favore del coniuge dello stesso sesso del genitore. Il giudice rimettente, secondo la Corte, mirava a un esito non consentito dal giudizio di costituzionalità.

Di cosa si tratta

Il caso riguardava una richiesta di riconoscere in Italia una sentenza straniera di adozione di un minore in favore del coniuge dello stesso sesso del genitore. Il giudice riteneva che le norme italiane sull’adozione, così come interpretate, non consentissero di valutare se quel riconoscimento rispondesse all’interesse del minore già stabilmente inserito in quel nucleo familiare.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale per i minorenni di Bologna ha sollevato questioni sugli artt. 35 e 36 della legge n. 184 del 1983 (Diritto del minore ad una famiglia), in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Il petitum del giudice rimettente era diretto a ottenere un intervento additivo che esorbitava dai poteri della Corte, mancando della necessaria univocità e investendo scelte rimesse alla discrezionalità del legislatore.

Il principio

La Corte non può sostituirsi al legislatore introducendo, in materia di adozione e riconoscimento di provvedimenti stranieri, soluzioni che richiedono valutazioni discrezionali e bilanciamenti riservati alla scelta politica.

Domande e risposte

La Corte ha negato il riconoscimento dell’adozione?

No. La Corte non ha deciso nel merito: ha dichiarato inammissibili le questioni per come erano formulate, senza pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa.

Perché le questioni sono state ritenute inammissibili?

Perché l’intervento richiesto investiva scelte discrezionali del legislatore ed eccedeva i poteri propri del giudizio di costituzionalità.

Quali norme erano in discussione?

Gli artt. 35 e 36 della legge n. 184 del 1983 sul riconoscimento delle adozioni pronunciate all’estero.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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