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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara illegittime le norme della Regione Toscana sugli ambiti territoriali di caccia, perché in contrasto con la dimensione subprovinciale degli ambiti prevista dalla legge statale di principio in materia.

Di cosa si tratta

La legge statale n. 157 del 1992 stabilisce, come principio fondamentale, che la gestione della caccia avvenga per ambiti territoriali di caccia (ATC) di dimensione subprovinciale. La Regione Toscana aveva ridisegnato i propri ambiti in modo incompatibile con questo criterio.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri l’art. 3, comma 1, della legge della Regione Toscana 30 dicembre 2014, n. 88; nel corso del giudizio la questione è stata trasferita sul testo modificato dalla sopravvenuta legge regionale n. 32 del 2015 (art. 11, commi 2 e 3, della legge reg. n. 3 del 1994), per contrasto con la legge statale di principio.

La decisione della Corte

La Corte ha respinto l’eccezione di cessazione della materia del contendere e, trasferita la questione sullo ius superveniens, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, commi 2 e 3, della legge della Regione Toscana n. 3 del 1994, nel testo modificato dalla legge reg. n. 32 del 2015.

Il principio

La dimensione subprovinciale degli ambiti territoriali di caccia è un principio fondamentale fissato dalla legislazione statale: la Regione non può discostarsene, perché tale criterio incide direttamente sull’organizzazione amministrativa della gestione venatoria.

Domande e risposte

Che cosa sono gli ambiti territoriali di caccia?

Sono le aree, di dimensione subprovinciale, entro le quali la legge organizza la gestione programmata della caccia e della fauna selvatica.

Perché la legge toscana è stata bocciata?

Perché si poneva in contrasto con il principio statale che impone una dimensione subprovinciale degli ambiti.

Su quale testo si è pronunciata la Corte?

Sul testo risultante dalle modifiche della legge reg. Toscana n. 32 del 2015, su cui è stata trasferita la questione originaria.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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