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La Corte dichiara non fondata la questione: il raddoppio del contributo unificato che colpisce l’appello dichiarato improcedibile per mancata comparizione dell’appellante non viola il principio di uguaglianza, perché non è comparabile alla cancellazione della causa dal ruolo.
Di cosa si tratta
Quando un’impugnazione viene respinta, dichiarata inammissibile o improcedibile, chi l’ha proposta deve versare un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto (il cosiddetto «raddoppio»). La Corte d’appello di Firenze dubitava che questo aggravio fosse legittimo quando l’appello è improcedibile per la mancata comparizione dell’appellante.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico spese di giustizia), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevato dalla Corte d’appello di Firenze. Secondo il rimettente vi sarebbe disparità di trattamento rispetto alla cancellazione della causa dal ruolo (artt. 181 e 309 cod. proc. civ.), che non comporta il raddoppio.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 53 Cost. (motivazione carente) e non fondata quella riferita all’art. 3 Cost. Le situazioni confrontate non sono omogenee: l’improcedibilità ex art. 348 cod. proc. civ. riguarda il solo appellante e mira a scoraggiare impugnazioni pretestuose, mentre la cancellazione dal ruolo presuppone la mancata comparizione di tutte le parti, indice di un disinteresse comune o di un accordo.
Il principio
Il raddoppio del contributo unificato si applica solo agli esiti negativi dell’appello (rigetto, inammissibilità, improcedibilità) e ha funzione deterrente verso le impugnazioni dilatorie: per questo non è irragionevole la mancata applicazione nei casi di estinzione per cancellazione della causa dal ruolo.
Domande e risposte
Che cos’è il «raddoppio» del contributo unificato?
È un importo ulteriore, pari al contributo già versato, dovuto da chi propone un’impugnazione poi respinta, dichiarata inammissibile o improcedibile.
Perché non si applica alla cancellazione della causa dal ruolo?
Perché quella ipotesi presuppone la mancata comparizione di tutte le parti, segno di disinteresse comune, e non la condotta unilaterale dell’appellante che il raddoppio intende scoraggiare.
La norma è stata dichiarata incostituzionale?
No: la Corte ha ritenuto la disposizione conforme alla Costituzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — il rimettente lamentava una disparità di trattamento
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.