Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale dichiara illegittima una norma urbanistica della Regione Toscana che attribuiva all’Amministrazione un potere di controllo sulla SCIA più ampio di quello statale. La disciplina dei titoli edilizi è principio fondamentale riservato allo Stato.
Di cosa si tratta
La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) consente al privato di avviare interventi edilizi senza un previo permesso, fermo restando il potere dell’Amministrazione di intervenire in autotutela entro limiti definiti dalla legge statale. Una norma toscana attribuiva invece all’ente un potere generale di controllo più esteso, dichiarando l’inefficacia della DIA/SCIA e ordinando la rimessa in pristino.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Toscana ha sollevato la questione sull’art. 84-bis, comma 2, lettera b), della legge della Regione Toscana n. 1 del 2005, in riferimento all’art. 117, terzo comma (principi fondamentali della materia «governo del territorio»), e secondo comma, lettera m), della Costituzione (livelli essenziali delle prestazioni).
La decisione della Corte
La Corte ha accolto il primo profilo, dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma regionale per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.; è rimasta assorbita la censura relativa alla lettera m). La disciplina dei titoli edilizi, inclusa la SCIA, costituisce principio fondamentale della materia, sicché la Regione non poteva sostituirvi una propria regolazione.
Il principio
Nelle materie di competenza concorrente, come il «governo del territorio», i titoli abilitativi edilizi e la disciplina dei poteri dell’Amministrazione sulla SCIA esprimono principi fondamentali riservati allo Stato. La Regione può dettare norme di dettaglio, ma non sostituire i principi fondamentali, pena l’invasione della competenza statale.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la norma toscana dichiarata illegittima?
Attribuiva all’Amministrazione un potere generale di controllo sulla SCIA edilizia più ampio del potere di autotutela disciplinato dalla legge statale (art. 19 della legge n. 241 del 1990).
Perché la Regione non poteva dettare quella disciplina?
Perché la disciplina dei titoli edilizi, compresa la SCIA, è principio fondamentale della materia concorrente «governo del territorio», riservato alla legislazione statale ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.
L’abrogazione successiva della norma ha influito sul giudizio?
No: trattandosi di questione sollevata dal giudice amministrativo, vale il principio tempus regit actum, sicché la legittimità del provvedimento si valuta in base al diritto vigente al momento della sua adozione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — il terzo comma riserva allo Stato i principi fondamentali del «governo del territorio»; è il parametro su cui si fonda l’illegittimità.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.