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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha corretto un errore materiale nel dispositivo della propria sentenza n. 276 del 2016, in materia di incandidabilità, allineandolo all’unica disposizione effettivamente censurata.

Di cosa si tratta

Il dispositivo della sentenza n. 276 del 2016 indicava, tra le norme dichiarate inammissibili, anche gli artt. 7, comma 1, lettera c), e 8, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2012 (Testo unico in materia di incandidabilità), oltre all’art. 11, comma 1, lettera a). In realtà il Tribunale di Messina aveva censurato soltanto quest’ultima disposizione. Si trattava quindi di un refuso da correggere.

La questione di legittimità costituzionale

Il giudizio non riguarda una nuova questione di legittimità, ma la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 276 del 2016, relativa al d.lgs. n. 235 del 2012 in tema di incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive.

La decisione della Corte

La Corte ha disposto la correzione dell’errore materiale: nel capo n. 1) del dispositivo si deve leggere il riferimento al solo art. 11, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 235 del 2012, in luogo dell’erroneo richiamo anche agli artt. 7, comma 1, lettera c), e 8, comma 1.

Il principio

Gli errori materiali contenuti nei provvedimenti della Corte costituzionale, come l’erronea indicazione delle norme censurate nel dispositivo, possono essere corretti con apposita ordinanza, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione.

Domande e risposte

Che cos’è un errore materiale?

È uno sbaglio puramente formale, come un refuso o un’errata indicazione di una norma, che non riflette la reale volontà espressa dalla decisione e può essere corretto senza riaprire il merito.

La correzione cambia l’esito della sentenza n. 276 del 2016?

No. La sentenza resta una pronuncia di inammissibilità; cambia solo l’esatta indicazione della disposizione effettivamente censurata.

Quale norma era stata realmente impugnata?

Solo l’art. 11, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 235 del 2012, censurato dal Tribunale di Messina.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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