Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha corretto un errore materiale nel dispositivo della propria sentenza n. 276 del 2016, in materia di incandidabilità, allineandolo all’unica disposizione effettivamente censurata.
Di cosa si tratta
Il dispositivo della sentenza n. 276 del 2016 indicava, tra le norme dichiarate inammissibili, anche gli artt. 7, comma 1, lettera c), e 8, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2012 (Testo unico in materia di incandidabilità), oltre all’art. 11, comma 1, lettera a). In realtà il Tribunale di Messina aveva censurato soltanto quest’ultima disposizione. Si trattava quindi di un refuso da correggere.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudizio non riguarda una nuova questione di legittimità, ma la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 276 del 2016, relativa al d.lgs. n. 235 del 2012 in tema di incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive.
La decisione della Corte
La Corte ha disposto la correzione dell’errore materiale: nel capo n. 1) del dispositivo si deve leggere il riferimento al solo art. 11, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 235 del 2012, in luogo dell’erroneo richiamo anche agli artt. 7, comma 1, lettera c), e 8, comma 1.
Il principio
Gli errori materiali contenuti nei provvedimenti della Corte costituzionale, come l’erronea indicazione delle norme censurate nel dispositivo, possono essere corretti con apposita ordinanza, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione.
Domande e risposte
Che cos’è un errore materiale?
È uno sbaglio puramente formale, come un refuso o un’errata indicazione di una norma, che non riflette la reale volontà espressa dalla decisione e può essere corretto senza riaprire il merito.
La correzione cambia l’esito della sentenza n. 276 del 2016?
No. La sentenza resta una pronuncia di inammissibilità; cambia solo l’esatta indicazione della disposizione effettivamente censurata.
Quale norma era stata realmente impugnata?
Solo l’art. 11, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 235 del 2012, censurato dal Tribunale di Messina.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.