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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto: subordinarla alla «non abitualità» del comportamento, escludendola per il recidivo, non viola la Costituzione. Le ulteriori questioni sono state dichiarate manifestamente inammissibili.

Di cosa si tratta

L’art. 131-bis del codice penale consente di non punire fatti di reato di particolare tenuità, ma solo se il comportamento non è abituale. In un processo per furto aggravato a carico di un’imputata recidiva, il Tribunale di Padova dubitava che fosse ragionevole negare il beneficio in ragione di un dato soggettivo (la recidiva), trasformando un fatto lieve in punibile solo perché commesso da chi ha precedenti.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Padova ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera m), della legge n. 67 del 2014 e dell’art. 131-bis, primo e terzo comma, del codice penale, nella parte relativa al requisito della non abitualità del comportamento, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione; ha inoltre censurato l’art. 131-bis, quarto comma, cod. pen., in riferimento anche all’art. 76 Cost.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sul requisito della non abitualità. Ha osservato che il fatto particolarmente lieve resta comunque un reato offensivo; condizionare la non punibilità anche a un dato soggettivo, come l’assenza di abitualità (che comprende la recidiva specifica e reiterata), non viola l’uguaglianza, perché situazioni soggettive diverse giustificano un diverso trattamento, né gli artt. 25 e 27 Cost. Le restanti questioni sull’art. 131-bis, quarto comma, cod. pen. sono state dichiarate manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza.

Il principio

La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può legittimamente essere esclusa per chi ha un comportamento abituale: il diverso trattamento è collegato a una situazione soggettiva diversa e risponde a esigenze di prevenzione speciale, senza violare i principi di uguaglianza, legalità e proporzionalità della pena.

Domande e risposte

Che cos’è la non punibilità per particolare tenuità del fatto?

È l’istituto dell’art. 131-bis cod. pen. che consente di non punire fatti di reato di scarsa offensività, a condizione, tra l’altro, che il comportamento dell’autore non sia abituale.

Perché il recidivo è escluso dal beneficio?

Perché la «non abitualità» comprende anche la recidiva specifica e reiterata: per la Corte ineguali condizioni soggettive giustificano un trattamento penale diverso, in coerenza con le esigenze di prevenzione speciale.

La Corte ha modificato la norma?

No. Ha respinto le censure: il requisito della non abitualità resta pienamente in vigore.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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