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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 6 della legge di assestamento di bilancio della Regione Liguria, che applicava un «avanzo libero» in realtà inesistente, e in via consequenziale ha annullato anche la legge regionale di approvazione del rendiconto 2015.

Di cosa si tratta

La Regione Liguria aveva utilizzato una quota di «avanzo libero di amministrazione» di circa 3,5 milioni di euro per finanziare il Fondo crediti di dubbia esigibilità. Secondo il Governo quell’avanzo era fittizio, perché il risultato di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2015 era in realtà negativo per oltre 254 milioni: la somma era stata ricavata stornando risorse già destinate ad altri fini (mutui autorizzati e non contratti, anticipazioni di liquidità), in violazione dell’obbligo costituzionale di copertura.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 6 della legge della Regione Liguria 2 novembre 2016, n. 26 (assestamento al bilancio di previsione 2016-2018), in riferimento all’art. 81, terzo comma, della Costituzione, sull’obbligo di copertura finanziaria.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge reg. Liguria n. 26 del 2016 e, in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, anche della legge reg. Liguria 9 agosto 2016, n. 20 (rendiconto generale per l’esercizio 2015), su cui quell’avanzo si fondava.

Il principio

Non è ammissibile creare un «avanzo libero» di bilancio stornando risorse già destinate ad altri fini in presenza di un disavanzo di amministrazione: la contestuale esistenza di un disavanzo e di un avanzo libero è una contraddizione in termini e viola l’obbligo di copertura di cui all’art. 81, terzo comma, Cost.

Domande e risposte

Che cos’è l’«avanzo libero» di amministrazione?

È la parte del risultato positivo di gestione che, dopo aver coperto le quote accantonate, vincolate e destinate, resta effettivamente libera e disponibile per nuove spese. In presenza di un disavanzo, per definizione, non esiste.

Perché è stata annullata anche la legge sul rendiconto?

Perché l’avanzo libero applicato dalla legge di assestamento si fondava proprio sui dati di quella legge: caduto il presupposto, la Corte ne ha dichiarato l’illegittimità in via consequenziale.

La mancata impugnazione del rendiconto impediva la decisione?

No. La Corte ha confermato che la mancata impugnazione della legge «presupposta» non preclude la successiva impugnazione della legge che su di essa si fonda.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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