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La Corte costituzionale dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sulla riduzione dell’ipoteca: gli artt. 2877 e 2884 del codice civile non sono incostituzionali, perché la riduzione non va equiparata alla cancellazione.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Padova, in un procedimento cautelare d’urgenza tra due società, dubitava che le norme del codice civile, richiedendo una sentenza passata in giudicato per la cancellazione dell’ipoteca, impedissero la riduzione dell’ipoteca sproporzionata con un provvedimento cautelare rapido, a danno del debitore.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 2877, secondo comma, e 2884 del codice civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Giudice rimettente: il giudice monocratico del Tribunale ordinario di Padova.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione: muovendo dalla corretta interpretazione, la riduzione dell’ipoteca non è equiparabile alla cancellazione e non richiede una sentenza passata in giudicato, sicché non sussiste il vuoto di tutela lamentato dal rimettente.

Il principio

La riduzione dell’ipoteca è istituto distinto dalla cancellazione: non incidendo sull’esistenza del diritto ma solo sulla sua misura, non è soggetta al requisito del giudicato e può essere ottenuta anche in via cautelare, sicché non vi è lesione del diritto di difesa né disparità di trattamento.

Domande e risposte

La riduzione dell’ipoteca richiede una sentenza definitiva?

No: a differenza della cancellazione, la riduzione non presuppone il giudicato e può ottenersi anche in via cautelare.

Perché la questione è stata respinta?

Perché l’interpretazione corretta già consente la tutela invocata, senza bisogno di una pronuncia additiva della Corte.

Quali parametri erano invocati?

Gli artt. 3 e 24 Cost., su ragionevolezza e diritto di difesa.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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