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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione su alcune norme della legge della Regione Marche n. 29 del 2014 in materia di commercio, e dichiara cessata la materia del contendere per le altre disposizioni, modificate in corso di giudizio.

Di cosa si tratta

La Regione Marche aveva modificato i propri testi unici in materia di commercio, turismo e commercio equo e solidale. Il Governo aveva impugnato diverse disposizioni ritenendole in contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in materia di libertà di stabilimento e di concorrenza.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, ai sensi dell’art. 127 Cost., questioni di legittimità costituzionale di più norme della legge della Regione Marche 17 novembre 2014, n. 29, in riferimento principalmente all’art. 117, primo comma, della Costituzione, per asserito contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione relativa agli artt. 11 e 17, comma 1, della legge regionale (e ad altra norma sopravvenuta) riferita all’art. 117, primo comma, Cost.; ha dichiarato cessata la materia del contendere per le altre disposizioni, in seguito modificate dalla stessa Regione nel corso del giudizio.

Il principio

Quando la norma regionale impugnata può essere interpretata in modo conforme ai vincoli costituzionali e comunitari, la questione è non fondata «nei sensi di cui in motivazione»; se la Regione modifica le disposizioni contestate prima della decisione, cessa la materia del contendere.

Domande e risposte

Cosa significa «non fondata nei sensi di cui in motivazione»?

Significa che la norma è salva a condizione di essere interpretata nel senso indicato dalla Corte, conforme alla Costituzione e all’ordinamento europeo.

Cos’è la cessazione della materia del contendere?

Si verifica quando, in corso di giudizio, la norma impugnata viene modificata o abrogata in modo satisfattivo, facendo venir meno l’interesse alla decisione.

Perché era coinvolto l’art. 117, primo comma?

Perché impone alle Regioni il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, qui in materia di commercio e concorrenza.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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