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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 263 del codice civile sollevata in un caso di maternità surrogata realizzata all’estero. La norma, già correttamente interpretata, non impedisce al giudice di valutare l’interesse concreto del minore: la verità biologica non è un valore costituzionale assoluto sottratto a ogni bilanciamento.

Di cosa si tratta

Un bambino nato all’estero tramite surrogazione di maternità (con ovodonazione) era stato riconosciuto come figlio da una coppia di cittadini italiani. Accertato che la donna che lo aveva riconosciuto non era la madre biologica, un curatore speciale del minore aveva impugnato quel riconoscimento per difetto di veridicità, ai sensi dell’art. 263 cod. civ. La Corte d’appello di Milano dubitava che una norma così congegnata, imponendo la rimozione automatica dello stato di figlio ogni volta che manca il legame biologico, potesse pregiudicare l’interesse del minore a conservare la propria identità familiare.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Milano (giudice rimettente) ha censurato l’art. 263 del codice civile, nella parte in cui non prevede che l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità possa essere accolta solo quando rispondente all’interesse del minore, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della CEDU.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha escluso che l’accertamento della verità biologica e genetica costituisca un valore di rilevanza costituzionale assoluta, tale da sottrarsi a qualsiasi bilanciamento. Anche di fronte all’azione dell’art. 263 cod. civ., il giudice deve già oggi valutare se l’interesse a far valere la verità prevalga su quello del minore, considerando la durata del rapporto, le modalità del concepimento e la presenza di strumenti alternativi (come l’adozione in casi particolari). La norma, così interpretata, è conforme a Costituzione; la Corte ha comunque ribadito l’elevato disvalore che l’ordinamento riconnette alla maternità surrogata, vietata da apposita disposizione penale.

Il principio

L’interesse del minore va sempre considerato in concreto: il favor veritatis non si impone in modo automatico, ma deve essere bilanciato caso per caso con le conseguenze che la rimozione dello stato di figlio produce sulla posizione del minore. Allo stesso tempo, bilanciare non significa cancellare automaticamente l’esigenza di verità in nome dell’interesse del minore.

Domande e risposte

La Corte ha legittimato la maternità surrogata?

No. La decisione non riguarda la liceità della pratica, vietata in Italia, ma soltanto la disciplina dell’azione di impugnazione del riconoscimento. La Corte ha anzi ribadito l’elevato disvalore della surrogazione di maternità.

Che cosa cambia per il giudice che decide sull’art. 263 cod. civ.?

Il giudice non deve accogliere automaticamente l’impugnazione per il solo fatto che manca il legame biologico: deve valutare in concreto l’interesse del minore, tenendo conto della durata del rapporto, delle modalità della nascita e delle tutele alternative disponibili.

La verità biologica conta ancora?

Sì. Resta una componente essenziale dell’identità del minore, ma concorre con altri elementi: non è un valore assoluto che prevale comunque.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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