Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con l’ordinanza n. 5 del 2016 la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, ha dichiarato estinti i processi costituzionali, riservando a separate pronunce la decisione delle altre questioni.

Di cosa si tratta

La pronuncia ha natura esclusivamente processuale: la Corte prende atto del venir meno dei presupposti per la prosecuzione di alcuni giudizi di legittimità costituzionale e ne dichiara l’estinzione.

La questione di legittimità costituzionale

Nei giudizi indicati in epigrafe, riuniti per connessione, è sopravvenuta una causa di estinzione del processo costituzionale (tipicamente la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte o il venir meno della materia del contendere).

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni, ha dichiarato estinti i processi. Non vi è quindi una pronuncia sul merito delle norme oggetto delle censure definite con questa ordinanza.

Il principio

L’estinzione del processo costituzionale è una vicenda processuale che, al ricorrere dei suoi presupposti, conduce alla chiusura del giudizio senza decisione nel merito delle questioni di legittimità costituzionale.

Domande e risposte

Cosa ha deciso la Corte con questa ordinanza?

Riuniti i giudizi, ha dichiarato estinti i processi, senza pronunciarsi sul merito delle questioni definite con tale provvedimento.

L’estinzione comporta una valutazione sulla legittimità della norma?

No: l’estinzione è una vicenda processuale che chiude il giudizio senza decidere se la norma sia conforme alla Costituzione.

Cosa significa «riservata a separate pronunce»?

Significa che le altre questioni, non interessate dall’estinzione, saranno decise con distinte decisioni.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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