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Con l’ordinanza n. 5 del 2016 la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, ha dichiarato estinti i processi costituzionali, riservando a separate pronunce la decisione delle altre questioni.
Di cosa si tratta
La pronuncia ha natura esclusivamente processuale: la Corte prende atto del venir meno dei presupposti per la prosecuzione di alcuni giudizi di legittimità costituzionale e ne dichiara l’estinzione.
La questione di legittimità costituzionale
Nei giudizi indicati in epigrafe, riuniti per connessione, è sopravvenuta una causa di estinzione del processo costituzionale (tipicamente la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte o il venir meno della materia del contendere).
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni, ha dichiarato estinti i processi. Non vi è quindi una pronuncia sul merito delle norme oggetto delle censure definite con questa ordinanza.
Il principio
L’estinzione del processo costituzionale è una vicenda processuale che, al ricorrere dei suoi presupposti, conduce alla chiusura del giudizio senza decisione nel merito delle questioni di legittimità costituzionale.
Domande e risposte
Cosa ha deciso la Corte con questa ordinanza?
Riuniti i giudizi, ha dichiarato estinti i processi, senza pronunciarsi sul merito delle questioni definite con tale provvedimento.
L’estinzione comporta una valutazione sulla legittimità della norma?
No: l’estinzione è una vicenda processuale che chiude il giudizio senza decidere se la norma sia conforme alla Costituzione.
Cosa significa «riservata a separate pronunce»?
Significa che le altre questioni, non interessate dall’estinzione, saranno decise con distinte decisioni.
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