Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale dichiara illegittima la norma della legge finanziaria 2005 che riduceva, con effetto retroattivo, i compensi già maturati dai custodi dei veicoli sottoposti a sequestro. La retroattività lede l’affidamento e il diritto di proprietà.
Di cosa si tratta
La Corte di cassazione, in una lite tra una società di custodia e il Ministero della giustizia, dubitava della legittimità delle norme che, applicandosi retroattivamente, riconoscevano ai custodi di veicoli sequestrati compensi inferiori a quelli previsti dalla disciplina previgente.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 1, commi da 312 a 321, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), nella parte in cui riconosce ai custodi, con effetto retroattivo, compensi inferiori a quelli previgenti, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU). Giudice rimettente: la Corte di cassazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 318 a 321, della legge n. 311 del 2004: la riduzione retroattiva dei compensi già maturati dai custodi viola l’affidamento legittimo e il diritto al rispetto dei beni tutelato dalla CEDU, incidendo irragionevolmente su situazioni già perfezionate.
Il principio
Una legge non può incidere retroattivamente su diritti già maturati comprimendone il valore senza un’adeguata giustificazione: l’affidamento del cittadino nella certezza dei rapporti giuridici e il diritto al rispetto dei propri beni (tutelato anche dalla CEDU) costituiscono un limite alla retroattività delle leggi.
Domande e risposte
Cosa è stato dichiarato illegittimo?
La riduzione retroattiva dei compensi già maturati dai custodi di veicoli sequestrati.
Perché la retroattività è incostituzionale?
Perché lede l’affidamento legittimo e il diritto al rispetto dei beni, senza adeguata giustificazione.
Quali parametri sono stati applicati?
Gli artt. 3, 41 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza e tutela dell’affidamento
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica privata
- Art. 117 della Costituzione — vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, in relazione al Protocollo addizionale CEDU
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.