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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni di quattro Tribunali sulla «clausola di salvaguardia» dei contratti di locazione registrati in base a norme già dichiarate illegittime. La disposizione censurata era stata, nel frattempo, a sua volta dichiarata illegittima dalla Corte (sentenza n. 169 del 2015).
Di cosa si tratta
Dopo che la Corte aveva bocciato le norme sulla registrazione tardiva dei contratti di locazione, il legislatore aveva «fatto salvi» fino al 31 dicembre 2015 gli effetti già prodotti. Quattro Tribunali sospettavano che questa salvezza aggirasse il giudicato costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 5, comma 1-ter, del d.l. 28 marzo 2014, n. 47 (e l’art. 1 della legge di conversione n. 80 del 2014), in riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma, 136 e 137, terzo comma, della Costituzione. Le questioni erano sollevate dai Tribunali ordinari di Verona, Napoli, Roma e Gela.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità. La disposizione censurata era stata già dichiarata illegittima dalla sentenza n. 169 del 2015, successiva alle ordinanze di rimessione: le questioni risultano quindi prive di oggetto.
Il principio
Quando la norma censurata è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima da una precedente pronuncia, le questioni successivamente sollevate sulla stessa disposizione restano prive di oggetto e vanno dichiarate manifestamente inammissibili.
Domande e risposte
Perché le questioni sono prive di oggetto?
Perché la norma che i giudici chiedevano di valutare era già stata annullata da un’altra sentenza della Corte (n. 169 del 2015).
Cosa temevano i Tribunali?
Che la «clausola di salvaguardia» facesse rivivere norme già dichiarate incostituzionali, aggirando il giudicato della Corte.
Quali parametri erano invocati?
Tra gli altri, il divieto di reintrodurre norme dichiarate illegittime (art. 136) e l’intangibilità del giudicato costituzionale (art. 137).
Norme collegate
- Art. 136 della Costituzione — Efficacia delle pronunce di illegittimità costituzionale, parametro centrale delle questioni.
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, invocato per le disparità di trattamento nel tempo.
- Art. 42 della Costituzione — Garanzia della proprietà privata (secondo comma), invocata rispetto alle limitazioni del locatore.
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