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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con l’ordinanza n. 4 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 150 e 159, primo comma, del codice penale, sollevate dal Tribunale di Cagliari in materia di estinzione e sospensione del corso della prescrizione.

Di cosa si tratta

La pronuncia interviene su due norme del codice penale: l’art. 150, che disciplina l’estinzione del reato, e l’art. 159, primo comma, che regola la sospensione del corso della prescrizione. Il giudice rimettente aveva dubitato della loro legittimità costituzionale nel corso di un procedimento penale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Cagliari, prima sezione penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 150 e 159, primo comma, del codice penale. La Corte non è entrata nel merito delle censure.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate dal Tribunale di Cagliari. Si tratta di una decisione di carattere processuale, che non affronta la fondatezza delle censure ma ne rileva un vizio che ne preclude l’esame nel merito.

Il principio

Quando l’ordinanza di rimessione presenta vizi tali da impedire l’esame nel merito, la Corte non si pronuncia sulla fondatezza delle censure ma dichiara la manifesta inammissibilità della questione, con un’ordinanza.

Domande e risposte

Quali norme erano impugnate?

Gli artt. 150 e 159, primo comma, del codice penale, relativi rispettivamente all’estinzione del reato e alla sospensione del corso della prescrizione.

Come ha deciso la Corte?

Ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, senza esaminarne il merito.

Cosa significa «manifesta inammissibilità»?

È una decisione che chiude il giudizio per ragioni processuali evidenti, senza valutare se la norma sia o meno conforme alla Costituzione.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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