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Con l’ordinanza n. 4 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 150 e 159, primo comma, del codice penale, sollevate dal Tribunale di Cagliari in materia di estinzione e sospensione del corso della prescrizione.
Di cosa si tratta
La pronuncia interviene su due norme del codice penale: l’art. 150, che disciplina l’estinzione del reato, e l’art. 159, primo comma, che regola la sospensione del corso della prescrizione. Il giudice rimettente aveva dubitato della loro legittimità costituzionale nel corso di un procedimento penale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Cagliari, prima sezione penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 150 e 159, primo comma, del codice penale. La Corte non è entrata nel merito delle censure.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate dal Tribunale di Cagliari. Si tratta di una decisione di carattere processuale, che non affronta la fondatezza delle censure ma ne rileva un vizio che ne preclude l’esame nel merito.
Il principio
Quando l’ordinanza di rimessione presenta vizi tali da impedire l’esame nel merito, la Corte non si pronuncia sulla fondatezza delle censure ma dichiara la manifesta inammissibilità della questione, con un’ordinanza.
Domande e risposte
Quali norme erano impugnate?
Gli artt. 150 e 159, primo comma, del codice penale, relativi rispettivamente all’estinzione del reato e alla sospensione del corso della prescrizione.
Come ha deciso la Corte?
Ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, senza esaminarne il merito.
Cosa significa «manifesta inammissibilità»?
È una decisione che chiude il giudizio per ragioni processuali evidenti, senza valutare se la norma sia o meno conforme alla Costituzione.
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