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La Corte dichiara inammissibile la questione che chiedeva pene differenziate tra droghe leggere e pesanti per i fatti di lieve entità in materia di stupefacenti. Si tratterebbe di un intervento additivo e creativo in materia penale, riservata alla discrezionalità del legislatore.
Di cosa si tratta
Un minorenne era imputato per coltivazione e detenzione di marijuana. Il giudice osservava che, mentre per i fatti gravi la pena varia secondo il tipo di droga, per i fatti «di lieve entità» la legge prevede un’unica cornice di pena, senza distinguere tra droghe leggere e pesanti.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla decisione quadro 2004/757/GAI e all’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti UE. La questione era sollevata dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile la questione. Si chiede un intervento additivo in materia penale, in assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate: la determinazione della pena spetta al legislatore. Il fatto di lieve entità è ormai reato autonomo e il giudice può già graduare la pena secondo il tipo di sostanza.
Il principio
In materia penale la Corte non può rimodulare le cornici edittali con una pronuncia additiva quando manca una soluzione costituzionalmente obbligata: la scelta sulla misura della pena è rimessa alla discrezionalità del legislatore.
Domande e risposte
Cosa chiedeva il giudice?
Pene diverse tra droghe leggere e pesanti anche per i fatti di lieve entità, come già avviene per i fatti più gravi.
Perché la Corte non è intervenuta?
Perché stabilire la misura della pena è compito del legislatore e non esisteva un’unica soluzione costituzionalmente imposta.
Il giudice può comunque tener conto del tipo di droga?
Sì: la legge lascia un margine tra minimo e massimo che consente di graduare la pena anche in base alla natura della sostanza.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, invocato per la mancata distinzione tra tipi di droga.
- Art. 27 della Costituzione — Finalità rieducativa della pena (terzo comma), evocata contro la sproporzione sanzionatoria.
- Art. 117 della Costituzione — Vincolo degli obblighi UE (primo comma), in relazione alla decisione quadro 2004/757/GAI.
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