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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibile la questione che chiedeva pene differenziate tra droghe leggere e pesanti per i fatti di lieve entità in materia di stupefacenti. Si tratterebbe di un intervento additivo e creativo in materia penale, riservata alla discrezionalità del legislatore.

Di cosa si tratta

Un minorenne era imputato per coltivazione e detenzione di marijuana. Il giudice osservava che, mentre per i fatti gravi la pena varia secondo il tipo di droga, per i fatti «di lieve entità» la legge prevede un’unica cornice di pena, senza distinguere tra droghe leggere e pesanti.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla decisione quadro 2004/757/GAI e all’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti UE. La questione era sollevata dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria.

La decisione della Corte

La Corte dichiara inammissibile la questione. Si chiede un intervento additivo in materia penale, in assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate: la determinazione della pena spetta al legislatore. Il fatto di lieve entità è ormai reato autonomo e il giudice può già graduare la pena secondo il tipo di sostanza.

Il principio

In materia penale la Corte non può rimodulare le cornici edittali con una pronuncia additiva quando manca una soluzione costituzionalmente obbligata: la scelta sulla misura della pena è rimessa alla discrezionalità del legislatore.

Domande e risposte

Cosa chiedeva il giudice?

Pene diverse tra droghe leggere e pesanti anche per i fatti di lieve entità, come già avviene per i fatti più gravi.

Perché la Corte non è intervenuta?

Perché stabilire la misura della pena è compito del legislatore e non esisteva un’unica soluzione costituzionalmente imposta.

Il giudice può comunque tener conto del tipo di droga?

Sì: la legge lascia un margine tra minimo e massimo che consente di graduare la pena anche in base alla natura della sostanza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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