Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l. n. 66 del 2014 nella parte in cui si applica alla Regione siciliana, e dichiara estinto il processo per le impugnazioni delle Province autonome di Bolzano e Trento.

Di cosa si tratta

Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, conteneva misure di riduzione della spesa pubblica (cosiddetta spending review). Alcune disposizioni in materia di acquisti di beni e servizi e di contenimento dei costi erano state impugnate dalle autonomie speciali, che lamentavano l’invasione delle proprie competenze e l’incidenza sulla loro autonomia finanziaria.

La questione di legittimità costituzionale

Le Province autonome di Bolzano e di Trento e la Regione siciliana hanno impugnato in via principale l’art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l. n. 66 del 2014, deducendo la lesione delle competenze e dell’autonomia finanziaria garantite dai rispettivi statuti speciali e dalle norme di attuazione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l. n. 66 del 2014 nella parte in cui si applica alla Regione siciliana; ha dichiarato estinto il processo, per rinuncia, relativamente alle impugnazioni delle Province autonome di Bolzano e di Trento, limitatamente alle disposizioni indicate.

Il principio

Le misure statali di contenimento della spesa non possono applicarsi automaticamente alle autonomie speciali quando incidono su ambiti coperti dalla loro autonomia finanziaria definita dallo statuto e dalle norme di attuazione: in tali casi la disposizione statale è costituzionalmente illegittima nella parte in cui si estende alla Regione a statuto speciale.

Domande e risposte

Quale norma è stata dichiarata incostituzionale?

L’art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l. n. 66 del 2014, ma solo nella parte in cui si applicava alla Regione siciliana.

Cosa significa «processo estinto» per Bolzano e Trento?

Significa che le Province autonome hanno rinunciato (in tutto o in parte) ai loro ricorsi e la Corte non ha deciso nel merito quelle questioni, dichiarando estinto il giudizio.

Perché conta lo statuto speciale?

Perché le autonomie speciali godono di un’autonomia finanziaria rafforzata: le misure statali di spending review non possono comprimere tale autonomia in modo unilaterale.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.