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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con l’ordinanza dibattimentale del 24 gennaio 2017, allegata alla sentenza n. 35 del 2017, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili tutti gli interventi spiegati nei giudizi: associazioni di categoria e cittadini elettori non possono partecipare al giudizio incidentale di legittimità se non sono parti del processo a quo o titolari di un interesse qualificato.

Di cosa si tratta

L’ordinanza si colloca all’interno del celebre giudizio sulla legge elettorale (poi deciso con la sentenza n. 35 del 2017). Numerosi soggetti — il Codacons, il suo legale rappresentante in qualità di cittadino elettore e vari cittadini che assumevano di essere parti di giudizi analoghi — avevano chiesto di intervenire. La Corte chiarisce chi può davvero entrare in un processo costituzionale nato in via incidentale.

La questione di legittimità costituzionale

La questione non riguarda una norma di legge, ma l’ammissibilità degli interventi nei giudizi di legittimità costituzionale promossi dai Tribunali di Messina, Torino, Trieste e Genova. Si discuteva se associazioni (il Codacons) e cittadini elettori, anche se parti di giudizi identici per oggetto, potessero partecipare al giudizio davanti alla Corte.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti gli interventi. Gli interventi del Codacons e del suo rappresentante davanti ai Tribunali di Messina e Torino erano tardivi; quelli davanti ai Tribunali di Trieste e Genova privi di un interesse qualificato direttamente inciso; inammissibili anche gli interventi dei cittadini elettori che erano parti di giudizi soltanto analoghi.

Il principio

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale possono intervenire solo le parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Essere parte di un giudizio identico per oggetto non basta: ammetterlo contrasterebbe con il carattere incidentale del processo costituzionale, eludendo il filtro di rilevanza e non manifesta infondatezza affidato al giudice a quo.

Domande e risposte

Chi può intervenire in un giudizio incidentale davanti alla Corte costituzionale?

Le parti del giudizio principale e i terzi titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato dalla norma censurata.

Un’associazione di consumatori come il Codacons può intervenire?

No, se non è parte del giudizio a quo e non vanta un interesse qualificato e diretto: la rappresentanza di interessi collettivi o di categoria non è sufficiente.

Essere parte di un giudizio identico consente l’intervento?

No: ammettere chi è parte di un giudizio solo analogo aggirerebbe il carattere incidentale del processo costituzionale e il vaglio di rilevanza del giudice rimettente.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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