Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 3, della legge della Regione Piemonte n. 22 del 2006, che vietava l’immatricolazione di autobus usati per il noleggio con conducente oltre certi limiti. La norma invadeva la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza.

Di cosa si tratta

Una ditta di autoservizi si era vista negare dalla Provincia di Torino il nulla-osta per immatricolare un autobus usato destinato al noleggio con conducente, in applicazione di una legge regionale piemontese che poneva limiti all’impiego di mezzi usati. Il TAR Piemonte ha sospettato che tali vincoli fossero incostituzionali.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 3, della legge regionale n. 22 del 2006 in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, primo e secondo comma, della Costituzione, ritenendo che i limiti all’immatricolazione di autobus usati comprimessero la libertà d’impresa e invadessero la competenza statale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma regionale per violazione degli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e), Cost., riconoscendo che la disciplina restrittiva incideva sulla «tutela della concorrenza», riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Le altre questioni sono rimaste assorbite.

Il principio

Le Regioni non possono introdurre, nel settore del trasporto di viaggiatori, limiti all’utilizzo di veicoli che si traducono in barriere all’accesso al mercato: simili misure rientrano nella tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Domande e risposte

Cosa prevedeva la norma annullata?

Poneva limiti all’immatricolazione e all’impiego di autobus usati per il servizio di noleggio con conducente nel territorio della Regione Piemonte.

Perché è stata dichiarata incostituzionale?

Perché restringeva ingiustificatamente l’accesso al mercato, incidendo sulla tutela della concorrenza, che la Costituzione riserva allo Stato (art. 117, secondo comma, lettera e).

Quali parametri costituzionali sono stati violati?

Gli artt. 3 (ragionevolezza), 41 (libertà di iniziativa economica) e 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.