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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’ordinamento penitenziario sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Bari. Il giudice aveva prospettato due questioni alternative, senza ordine di subordinazione: un «petitum ancipite» che impedisce la decisione.

Di cosa si tratta

Un condannato per corruzione di minorenne (sei mesi di reclusione) chiedeva misure alternative al carcere. La legge però imponeva, per questo reato, un anno di osservazione scientifica della personalità prima di concedere i benefici, a differenza di reati ritenuti più gravi.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, sia per la mancata equiparazione al reato di violenza sessuale attenuata, sia per l’obbligo di osservazione annuale. La questione era sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Bari.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il giudice rimettente aveva prospettato due questioni diverse (su parti diverse del comma e con parametri diversi) in modo alternativo e non subordinato. Questo «petitum ancipite» rende, per costante giurisprudenza, inammissibili le questioni.

Il principio

È manifestamente inammissibile la questione sollevata con un petitum ancipite, cioè con due richieste alternative tra loro e non poste in rapporto di subordinazione, perché la scelta non può essere rimessa alla Corte.

Domande e risposte

Perché la Corte non ha deciso?

Perché il giudice aveva chiesto due cose diverse in alternativa, senza indicare quale fosse principale e quale subordinata: così la scelta sarebbe spettata alla Corte, e questo non è ammesso.

Cos’è l’osservazione scientifica della personalità?

È un periodo di valutazione del detenuto richiesto per certi reati prima di concedere misure alternative al carcere.

Quali parametri erano invocati?

L’uguaglianza (art. 3) e la finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo comma).

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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