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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’estensione del fallimento ai soci di fatto di una società di capitali già fallita. I giudici rimettenti non avevano accertato i presupposti di fatto (l’esistenza di una società occulta) né esplorato un’interpretazione conforme a Costituzione.
Di cosa si tratta
Due Tribunali fallimentari (Catania e Parma) chiedevano se fosse legittimo che il fallimento «in estensione» potesse colpire i soci di fatto solo a partire dal fallimento di un imprenditore individuale, e non da quello di una società di capitali socia di una società di fatto.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 147, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, per disparità di trattamento e per la minor tutela dei creditori. Le questioni erano sollevate dai Tribunali ordinari di Catania e di Parma.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità. I rimettenti avevano omesso di valutare se esistesse davvero una società occulta (rilevanza solo eventuale), non si erano interrogati sulla possibilità per una società di capitali di partecipare a una società di fatto (art. 2361 c.c.) e non avevano esplorato un’interpretazione costituzionalmente adeguata.
Il principio
È inammissibile la questione quando il giudice non ha accertato i presupposti di fatto da cui dipende la rilevanza, né ha tentato un’interpretazione conforme a Costituzione della norma censurata.
Domande e risposte
Cosa vuol dire fallimento «in estensione»?
È il fallimento che, dichiarato verso un soggetto, viene esteso ad altri che risultino soci illimitatamente responsabili della stessa impresa.
Perché la questione è stata respinta?
Perché i giudici non avevano accertato l’esistenza di una società di fatto occulta, rendendo la questione solo eventuale, e non avevano cercato un’interpretazione costituzionalmente adeguata.
Quali principi erano invocati?
L’uguaglianza (art. 3) e il diritto di difesa e di azione in giudizio (art. 24).
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, evocato per la disparità di trattamento tra imprese individuali e società di capitali.
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di agire e difendersi in giudizio, invocato per la tutela dei creditori.
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