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Decidendo un conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte di cassazione, la Corte costituzionale afferma che spettava al Senato e al Presidente della Repubblica riservare a propri organi interni (autodichia) le controversie di lavoro dei loro dipendenti.
Di cosa si tratta
Le Sezioni unite civili della Cassazione, investite del ricorso di un dipendente del Senato contro una decisione del Consiglio di garanzia interno, hanno sollevato conflitto di attribuzione, ritenendo che l’autodichia sulle controversie di lavoro sottraesse i dipendenti alla tutela giurisdizionale ordinaria.
La questione di legittimità costituzionale
Il conflitto di attribuzione riguardava le norme regolamentari del Senato (e analoghe disposizioni della Presidenza della Repubblica) che riservano a organi interni le controversie di lavoro dei dipendenti, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 108 e 111 della Costituzione. Ricorrente: la Corte di cassazione, sezioni unite civili.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato che spettava al Senato della Repubblica e al Presidente della Repubblica approvare gli atti impugnati, nelle parti in cui riservano ad organi di autodichia la decisione delle controversie di lavoro dei propri dipendenti: il conflitto è stato dunque deciso in favore degli organi costituzionali.
Il principio
L’autonomia costituzionale degli organi costituzionali può giustificare l’autodichia anche per le controversie di lavoro del personale, purché gli organi interni offrano garanzie di indipendenza e imparzialità: tale ambito rientra nella sfera di attribuzioni riservata a quegli organi.
Domande e risposte
Cos’è l’autodichia?
Il potere di alcuni organi costituzionali di giudicare al proprio interno le controversie che li riguardano, compreso il rapporto di lavoro del personale.
La Corte ha confermato l’autodichia del Senato?
Sì: ha riconosciuto che spettava al Senato e al Presidente della Repubblica riservare quelle controversie ai propri organi interni.
Quali parametri invocava la Cassazione?
Gli artt. 3, 24, 102, 108 e 111 Cost., su eguaglianza, diritto di difesa e giurisdizione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza evocato dalla ricorrente
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti
- Art. 111 della Costituzione — principio del giusto processo
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