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La Corte costituzionale dichiara illegittima la legge della Regione Puglia che autorizzava per legge il prelievo venatorio in deroga dello storno. La deroga alla protezione degli uccelli selvatici deve passare per un atto amministrativo motivato, non per una legge regionale.

Di cosa si tratta

La Regione Puglia aveva autorizzato con propria legge il prelievo in deroga dello sturnus vulgaris (storno) per la stagione venatoria 2015-16. Il Governo ha impugnato la legge perché la deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici, imposto dal diritto europeo, esige garanzie procedurali che una legge regionale non assicura.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Puglia 2 ottobre 2015, n. 28, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione alle direttive europee sulla conservazione degli uccelli selvatici e all’art. 19-bis della legge n. 157 del 1992. Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Puglia n. 28 del 2015: l’autorizzazione del prelievo in deroga tramite legge, anziché con atto amministrativo, non assicura l’obbligo di motivazione, la tempestiva sospensione al mutare delle circostanze e i poteri di controllo previsti dalla normativa europea e statale.

Il principio

La protezione della fauna selvatica rientra nella competenza statale esclusiva (tutela dell’ambiente e dell’ecosistema) e le deroghe devono rispettare le garanzie procedurali della direttiva europea: la Regione non può sostituire l’atto amministrativo motivato con una legge, perché ciò sottrae la deroga ai controlli e alla revocabilità richiesti.

Domande e risposte

La Regione può autorizzare la caccia in deroga con legge?

No: la deroga deve avvenire con atto amministrativo motivato, soggetto a controllo e a sospensione tempestiva.

Perché la legge regionale è stata annullata?

Perché eludeva le garanzie procedurali imposte dalle direttive europee e dall’art. 19-bis della legge n. 157 del 1992.

Quali parametri sono stati violati?

Gli artt. 11 e 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., in relazione al diritto europeo sulla conservazione degli uccelli selvatici.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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