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La Corte costituzionale dichiara illegittima la legge sulla cittadinanza nella parte in cui non esonera dal giuramento chi, per grave e accertata disabilità, non è in grado di prestarlo. Il giuramento non può diventare un ostacolo insormontabile all’acquisto della cittadinanza.
Di cosa si tratta
Un giudice tutelare di Modena affrontava il caso di una persona con grave disabilità psichica che, pur avendo ottenuto la concessione della cittadinanza, non poteva prestare il giuramento richiesto dalla legge: senza giuramento, il decreto non poteva essere trascritto e la cittadinanza non si acquistava.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, (oltre alle norme regolamentari di esecuzione) nella parte in cui non prevede l’esenzione dal giuramento per chi sia impossibilitato ad adempierlo per disabilità, in riferimento agli artt. 2 e 3, secondo comma, della Costituzione. Giudice rimettente: il giudice tutelare del Tribunale ordinario di Modena.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 della legge n. 91 del 1992 nella parte in cui non prevede che sia esonerata dal giuramento la persona incapace di soddisfare tale adempimento in ragione di grave e accertata condizione di disabilità. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni sulle norme regolamentari.
Il principio
Un adempimento formale come il giuramento non può trasformarsi in un ostacolo che priva la persona con disabilità di un diritto fondamentale quale lo status di cittadino: lo Stato deve rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo e l’inclusione della persona.
Domande e risposte
Chi viene esonerato dal giuramento?
La persona che, per grave e accertata condizione di disabilità, è nell’impossibilità di prestarlo.
La cittadinanza si può ora acquistare senza giuramento?
Sì, nei casi di grave disabilità che rende impossibile il giuramento, l’adempimento è superato in via di esonero.
Quali principi costituzionali sono stati applicati?
Il dovere di solidarietà e la tutela della persona (art. 2) e l’eguaglianza sostanziale (art. 3, secondo comma).
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — riconoscimento e garanzia dei diritti inviolabili della persona
- Art. 3 della Costituzione — eguaglianza sostanziale e rimozione degli ostacoli di fatto
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