Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 460 del codice di procedura penale relativa all’avviso sulla messa alla prova nel decreto penale di condanna: la norma era già stata oggetto di una precedente sentenza additiva, perciò la questione è ormai priva di oggetto.

Di cosa si tratta

Il decreto penale di condanna deve contenere una serie di avvisi a tutela dell’imputato. Si discuteva se dovesse comprendere anche l’avviso della facoltà di chiedere, con l’opposizione, la sospensione del procedimento con messa alla prova.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Lanusei aveva sollevato la questione sull’art. 460, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione: con una precedente sentenza essa aveva già dichiarato illegittimo l’art. 460, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedeva quell’avviso; di conseguenza la nuova questione è divenuta priva di oggetto.

Il principio

Quando la disposizione è già stata modificata da una precedente declaratoria di illegittimità costituzionale nel senso richiesto dal rimettente, la nuova questione perde il proprio oggetto e va dichiarata manifestamente inammissibile.

Domande e risposte

Il decreto penale deve contenere l’avviso sulla messa alla prova?

Sì: lo prevede la precedente sentenza additiva della Corte; per questo la nuova questione è rimasta priva di oggetto.

Perché la questione è inammissibile e non accolta?

Perché il risultato richiesto era già stato raggiunto da una decisione anteriore: non c’era più nulla da dichiarare illegittimo.

Cosa significa «questione priva di oggetto»?

Che la norma, nella parte censurata, non esiste più come prima, perché già corretta da una precedente pronuncia della Corte.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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