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La Corte costituzionale dichiara illegittimo l’art. 516 del codice di procedura penale nella parte in cui non consente all’imputato di chiedere il patteggiamento sul fatto diverso emerso in dibattimento e oggetto di nuova contestazione. Una sentenza additiva che amplia l’accesso al rito premiale.

Di cosa si tratta

Quando in dibattimento emerge un fatto diverso da quello originariamente contestato, il pubblico ministero modifica l’imputazione. Il problema: l’imputato, che non aveva potuto valutare il patteggiamento sull’accusa iniziale, si trovava preclusa la possibilità di chiederlo sulla nuova contestazione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Torino aveva sollevato la questione sull’art. 516 cod. proc. pen., in riferimento (tra l’altro) all’art. 3 della Costituzione, lamentando la disparità di trattamento rispetto a chi avesse ricevuto sin dall’inizio la contestazione corretta, sulla scia di precedenti sentenze additive in tema di riti alternativi.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 516 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di chiedere al giudice del dibattimento l’applicazione della pena (patteggiamento) ex art. 444 cod. proc. pen. relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale e oggetto della nuova contestazione.

Il principio

L’imputato deve poter accedere ai riti premiali in relazione alla contestazione effettivamente formulata: precludere il patteggiamento sul fatto diverso emerso in dibattimento crea un’ingiustificata disparità rispetto a chi quella stessa accusa l’abbia ricevuta sin dall’inizio.

Domande e risposte

Cosa può fare ora l’imputato se l’accusa cambia in dibattimento?

Può chiedere il patteggiamento sul fatto diverso emerso e oggetto della nuova contestazione, prima precluso.

Vale per qualsiasi nuova contestazione?

La pronuncia riguarda il fatto diverso emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale che forma oggetto della nuova contestazione ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen.

Perché era incostituzionale la vecchia disciplina?

Perché trattava in modo deteriore l’imputato a cui l’accusa veniva modificata in corso di giudizio, in violazione del principio di uguaglianza.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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