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La Corte costituzionale dichiara estinto il processo: lo Stato ha rinunciato al ricorso contro la legge di stabilità della Valle d’Aosta dopo che la Regione aveva modificato le norme contestate, e la Regione ha accettato la rinuncia.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato alcune disposizioni della legge di stabilità regionale della Valle d’Aosta. La Regione, con una successiva legge, ha modificato le norme contestate, superando le ragioni del ricorso. A quel punto lo Stato ha rinunciato all’impugnazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudizio era promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri contro disposizioni della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 21 dicembre 2016, n. 24 (legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019). La Regione autonoma si era costituita.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo: ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative, la rinuncia del ricorrente accettata dal resistente costituito determina l’estinzione del giudizio.
Il principio
Nel giudizio in via principale la rinuncia al ricorso da parte dello Stato, accettata dalla Regione costituita, comporta l’estinzione del processo senza alcuna decisione sul merito delle questioni.
Domande e risposte
Le norme valdostane sono state dichiarate incostituzionali?
No. Il processo si è estinto per rinuncia: non c’è stata alcuna pronuncia sul merito.
Perché lo Stato ha rinunciato?
Perché la Regione aveva modificato le disposizioni impugnate, superando così le ragioni del ricorso.
Serve l’accordo della Regione per estinguere il giudizio?
Sì: la rinuncia del ricorrente deve essere accettata dal resistente costituito perché si produca l’estinzione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — sede del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni speciali, contesto del ricorso in via principale.
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