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La Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni con cui lo Stato aveva impugnato una norma della Regione Lazio sul trattamento accessorio del personale temporaneamente assegnato ad altre amministrazioni. Il ricorso governativo era troppo generico e, per certi versi, contraddittorio: la Corte non entra nel merito.
Di cosa si tratta
La Regione Lazio, nella sua legge di stabilità 2016, aveva disciplinato come compensare gli oneri del trattamento accessorio per i dipendenti regionali temporaneamente assegnati ad altre pubbliche amministrazioni, attingendo al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività. Il Governo riteneva che così si invadesse una competenza statale e si violassero i vincoli di finanza pubblica.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 9, comma 29, della legge della Regione Lazio 31 dicembre 2015, n. 17, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l) (ordinamento civile, competenza esclusiva statale), e terzo comma (coordinamento della finanza pubblica), della Costituzione. A promuovere il giudizio in via principale era il Presidente del Consiglio dei ministri; la Regione Lazio si era costituita eccependo l’inammissibilità per genericità e la contraddittorietà del ricorso.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Il ricorso statale, oltre a non chiarire in che modo l’uso del fondo sarebbe incompatibile con la contrattazione collettiva, risultava intrinsecamente contraddittorio, lamentando insieme sia una decurtazione sia una maggiorazione del medesimo fondo.
Il principio
Nel giudizio in via principale il ricorrente deve indicare con precisione e in modo non contraddittorio le ragioni della censura: un’impugnazione generica o internamente incoerente non consente alla Corte di esaminare il merito e va dichiarata inammissibile.
Domande e risposte
La norma regionale è stata annullata?
No. La Corte non è entrata nel merito: ha dichiarato inammissibile il ricorso, quindi la disposizione regionale resta in vigore.
Perché il ricorso è stato giudicato inammissibile?
Perché era generico e contraddittorio: lo Stato lamentava al tempo stesso una riduzione e un aumento illegittimo delle risorse del fondo, senza chiarire il vizio.
Che cos’è l’«ordinamento civile» richiamato dallo Stato?
È la materia, riservata alla competenza esclusiva statale, che comprende il trattamento economico dei dipendenti pubblici contrattualizzati; lo Stato sosteneva che la norma laziale vi incidesse.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, parametro invocato (ordinamento civile e coordinamento della finanza pubblica).
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.