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La Corte dichiara non fondate le questioni sulla disciplina dell’autotutela tributaria e degli atti impugnabili davanti al giudice tributario: il sistema vigente non viola i parametri costituzionali invocati.

Di cosa si tratta

Un contribuente contestava l’impossibilità di impugnare davanti al giudice tributario il diniego dell’amministrazione di annullare in autotutela un proprio atto. La Commissione tributaria di Chieti ha sollevato la questione.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 2-quater, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 (convertito dalla legge n. 656 del 1994) e l’art. 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (sul processo tributario), in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 97 e 113 della Costituzione. Giudice rimettente: la Commissione tributaria provinciale di Chieti.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate.

Il principio

L’autotutela tributaria è espressione di un potere discrezionale dell’amministrazione: il sistema che individua tassativamente gli atti impugnabili e non garantisce un diritto del contribuente all’annullamento in autotutela non viola la tutela giurisdizionale né gli altri parametri invocati.

Domande e risposte

Il contribuente ha diritto all’annullamento in autotutela?

No, non un diritto soggettivo: l’autotutela resta una facoltà discrezionale dell’amministrazione, e ciò non è stato ritenuto illegittimo.

Cosa significa che le questioni sono «non fondate»?

La Corte ha esaminato il merito e ha concluso che le norme non contrastano con la Costituzione.

È sempre escluso il ricorso al giudice tributario?

Gli atti impugnabili sono quelli tassativamente elencati dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992: il diniego di autotutela, di regola, non vi rientra come autonomo titolo di tutela.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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