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La Corte dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sulla norma che assoggetta a imposta di consumo i liquidi per inalazione delle sigarette elettroniche, con o senza nicotina: la disciplina è ragionevole e non viola il principio di capacità contributiva.
Di cosa si tratta
Si discute della tassazione dei prodotti da inalazione senza combustione (i liquidi delle sigarette elettroniche). La norma li assoggetta a un’imposta di consumo pari al cinquanta per cento dell’accisa gravante sull’equivalente quantitativo di sigarette, includendo anche i liquidi privi di nicotina.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Lazio aveva sollevato la questione sull’art. 62-quater, comma 1-bis, del d.lgs. n. 504 del 1995, in riferimento agli artt. 3, 23, 32, 53 (primo comma) e 97 della Costituzione, contestando l’irragionevolezza dell’equiparazione tra liquidi con e senza nicotina e il contrasto con la capacità contributiva e la tutela della salute.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 97 Cost. e non fondate le restanti questioni proposte in riferimento agli artt. 3, 23, 32 e 53 Cost. Ha ritenuto esente da censure la sottoposizione a un identico e ridotto regime fiscale di tutti i prodotti liquidi da inalazione.
Il principio
È legittima la tassazione uniforme dei liquidi per sigarette elettroniche, anche privi di nicotina: l’imposta colpisce beni voluttuari espressivi di capacità contributiva e persegue, oltre al recupero del gettito, una finalità di tutela della salute coerente con il principio di precauzione.
Domande e risposte
Quali liquidi sono tassati?
Tutti i liquidi da inalazione senza combustione delle sigarette elettroniche, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati come medicinali.
Perché tassare anche i liquidi senza nicotina?
Perché si tratta comunque di beni voluttuari espressivi di capacità contributiva e la tassazione è coerente con la finalità di tutela della salute e di recupero del gettito eroso.
La Corte ha annullato qualcosa?
No: ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni, lasciando in vigore la disciplina.
Norme collegate
- Art. 53 della Costituzione — Principio di capacità contributiva, parametro centrale della questione fiscale.
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, invocato per l’equiparazione dei liquidi con e senza nicotina.
- Art. 32 della Costituzione — Tutela della salute, richiamata come finalità dell’imposta.
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