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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara illegittimo l’art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 164 del 2016, che aveva riformulato le regole sul concorso statale al finanziamento dei livelli essenziali nelle fasi avverse del ciclo economico, accogliendo i ricorsi di numerose Regioni e Province autonome.

Di cosa si tratta

La legge n. 164 del 2016 ha modificato la legge n. 243 del 2012 sull’equilibrio dei bilanci di Regioni ed enti locali. La disposizione censurata sostituiva la disciplina del Fondo straordinario destinato a sostenere il finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali.

La questione di legittimità costituzionale

Le Province autonome di Bolzano e Trento, le Regioni autonome Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia e le Regioni Lombardia, Liguria e Veneto avevano impugnato l’art. 3, comma 1, lettera a), lamentando la lesione delle proprie competenze e dei principi sull’equilibrio dei bilanci e sul concorso statale al finanziamento delle funzioni nelle fasi negative del ciclo.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 164 del 2016.

Il principio

Le modalità con cui lo Stato concorre a finanziare i livelli essenziali e le funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo economico devono rispettare le garanzie costituzionali dell’autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali: una disciplina che le comprime è illegittima.

Domande e risposte

Cosa è stato dichiarato illegittimo?

L’art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 164 del 2016, che riformulava il concorso statale al finanziamento delle funzioni nelle fasi avverse del ciclo economico.

Chi aveva proposto i ricorsi?

Numerose Regioni e Province autonome, tra cui Bolzano, Trento, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e Veneto.

Perché la questione tocca i bilanci?

Perché riguarda l’attuazione del principio di equilibrio dei bilanci e il sostegno statale alle autonomie nei momenti di difficoltà economica.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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