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La Corte dichiara illegittimo l’art. 8, comma 1, della legge della Regione Umbria n. 10 del 2016 sulla stabilizzazione del personale, dichiarando invece cessata la materia del contendere sull’altra norma impugnata in materia di lavoro flessibile.
Di cosa si tratta
La Regione Umbria aveva modificato il proprio testo unico in materia di sanità e servizi sociali, intervenendo sulle procedure di reclutamento del personale, tra cui l’estensione delle procedure di stabilizzazione e l’impiego di forme di lavoro flessibile.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato due norme: l’art. 7, comma 1, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. (coordinamento della finanza pubblica, in relazione ai limiti statali alla spesa per lavoro flessibile) e l’art. 8, comma 1, per violazione dell’art. 117, secondo comma lettera l) e terzo comma, Cost., in materia di estensione delle procedure di stabilizzazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, della legge regionale n. 10 del 2016. Sull’art. 7, comma 1, ha invece dichiarato cessata la materia del contendere.
Il principio
La Regione non può ampliare autonomamente le procedure di stabilizzazione del personale oltre i limiti fissati dalla legge statale, che esprime principi di coordinamento della finanza pubblica e tocca l’ordinamento civile del rapporto di lavoro: le norme regionali difformi sono illegittime.
Domande e risposte
Quale norma è stata annullata?
L’art. 8, comma 1, della legge della Regione Umbria n. 10 del 2016, che estendeva le procedure di stabilizzazione del personale.
Cosa significa «cessata la materia del contendere»?
Che è venuto meno l’oggetto del giudizio — ad esempio per modifica o abrogazione della norma — così che la Corte non deve più decidere su quel punto.
Perché lo Stato può limitare la stabilizzazione regionale?
Perché entrano in gioco il coordinamento della finanza pubblica e l’ordinamento civile del rapporto di lavoro, riservati allo Stato.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze: coordinamento della finanza pubblica e ordinamento civile del rapporto di lavoro pubblico.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.