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La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Puglia contro lo Stato per il silenzio del Ministero dello sviluppo economico sul procedimento di autorizzazione del gasdotto Trans Adriatic Pipeline (TAP).
Di cosa si tratta
La Regione Puglia lamentava che lo Stato, attraverso il silenzio del Ministero dello sviluppo economico, non avesse adottato gli atti necessari per dare seguito a una precedente sentenza costituzionale (n. 110 del 2016) relativa al procedimento autorizzativo del gasdotto TAP.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione aveva chiesto alla Corte di dichiarare che non spettava allo Stato negare, con il mero silenzio, l’adozione degli atti dovuti, denunciando la lesione delle attribuzioni regionali garantite dagli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione e dal principio di leale collaborazione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione, ritenendo non sussistenti le condizioni per il suo esame nel merito, in relazione al silenzio serbato dal Ministero a seguito delle note di diffida della Regione.
Il principio
Il conflitto di attribuzione tra Stato e Regione richiede precise condizioni di ammissibilità: il silenzio dell’amministrazione statale, in mancanza dei requisiti necessari, non costituisce di per sé un atto idoneo a fondare il conflitto.
Domande e risposte
Di cosa parlava il conflitto?
Del gasdotto TAP e del presunto silenzio del Ministero dello sviluppo economico nel dare seguito a una precedente sentenza costituzionale.
Come si è concluso?
La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto, senza pronunciarsi sul merito della spettanza dei poteri.
Che cos’è un conflitto di attribuzione?
È il giudizio con cui Stato e Regione contestano reciprocamente l’esercizio di un potere, chiedendo alla Corte di stabilire a chi spetti.
Norme collegate
- Art. 116 della Costituzione — Riconosce le forme particolari di autonomia regionale, cornice del riparto di competenze in gioco.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.